Descrizione

Il certificato di iscrizione alle liste elettorali attesta l'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza e non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
Può essere rilasciato ai cittadini elettori che non hanno cause ostative previste dalla legge ed è necessario:
• per presentare la propria candidatura in qualsiasi consultazione elettorale, sia politica che amministrativa, e deve essere allegato alla lista dei candidati
• in occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni.
Approfondimenti
Iscrizione e cancellazione dalle liste elettorali
I cittadini italiani dal compimento del diciottesimo anno di età presenti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali.
L’iscrizione alle liste elettorali avviene per:
• trasferimento di residenza
• trasferimento da altro AIRE
• acquisto di cittadinanza italiana o jure sanguinis
• riacquisto della capacità elettorale
• cessata irreperibilità
• domanda di residenza all'AIRE
• ripristino di residenza
• motivi d’ufficio.
La cancellazione dalle liste elettorali avviene per:
• morte
• emigrazione
• perdita della cittadinanza
• perdita dei diritti elettorali
• cancellazione dall'AIRE
• irreperibilità
• motivi d'ufficio.
Certificati anagrafici online dal portale ANPR
Sul portale di ANPR è attivo un nuovo servizio che consente di acquisire il certificato di iscrizione alle liste elettorali in maniera autonoma e gratuita.
Per i certificati che prevedono il pagamento dell’imposta di bollo è necessario effettuare un versamento online tramite il circuito PagoPA.
Link: Accedi ai servizi di ANPR.
Rilascio del certificato di iscrizione alle liste elettorali
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti.
Come fare
Il servizio può essere attivato presentando tutta la documentazione prevista, consultabile in formato PDF.
In occasione della raccolta di sottoscrizioni a sostegno delle proposte di referendum, di iniziativa legislativa popolare e di presentazione delle candidature alle elezioni i promotori della raccolta (candidati, gruppi politici, ecc.) hanno diritto di ottenere i relativi certificati di iscrizione alle liste elettorali, anche in forma collettiva, nel termine improrogabile di 24 ore dalla presentazione della domanda (48 ore per referendum popolare).
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
• SPID (sistema pubblico di identità digitale), carta d’identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS)
• tutta la documentazione prevista per la presentazione della pratica.
Cosa si ottiene
Quando il procedimento amministrativo si conclude positivamente si ottiene un certificato.
Tempi e scadenze
Durata massima del procedimento amministrativo: 30 giorni
Domande frequenti
Approfondimenti
I cittadini italiani dal compimento del diciottesimo anno di età presenti nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti d’ufficio nelle liste elettorali.
L’iscrizione alle liste elettorali avviene per:
- trasferimento di residenza
- trasferimento da altro AIRE
- acquisto di cittadinanza italiana o jure sanguinis
- riacquisto della capacità elettorale
- cessata irreperibilità
- domanda di residenza all'AIRE
- ripristino di residenza
- motivi d’ufficio.
La cancellazione dalle liste elettorali avviene per:
- morte
- emigrazione
- perdita della cittadinanza
- perdita dei diritti elettorali
- cancellazione dall'AIRE
- irreperibilità
- motivi d'ufficio.
Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e amministrative, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere chiesto anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell'iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato (Decreto legge 31/05/2021, n. 77, art. 38-bis, com. 3).